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ISCRIZIONE ANAGRAFICA

RESIDENZA IN TEMPO REALE

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESIDENZA

(Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in Legge 4 aprile 2012, n. 35)

 

Dal 9 Maggio 2012 è in vigore la nuova disciplina prevista dall'art. 5 del D.L. 5/2012, convertito in Legge 04/04/2012, n. 35, che introduce il "Cambio di residenza in tempo reale".

 

I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche (di cui all'art. 13, c. 1, lettere a), b) e c) - trasferimento di residenza da altro Comune e dall'estero, cambi di abitazione, scissioni ed aggregazioni) non solo attraverso lo sportello comunale, ma anche:

  • per raccomandata, indirizzata a: Comune di Ponte di Legno - Via Salimmo, 4, 25056 PONTE DI LEGNO (BS);
  • per fax al numero 0364/91658;
  • per via telematica.:
    • all’e-mail uff.anagrafe@comune.pontedilegno.bs.it oppure
    • con PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.ponte-di-legno.bs.it

L’invio in via telematica è efficace qualora venga soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a)    sottoscrizione del dichiarante con firma digitale;

b)    identificazione del dichiarante mediante utilizzo della CIE o della Carta Regionale dei Servizi (CRS);

c)    trasmissione attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante alla PEC del Comune;

d)    acquisizione mediante scanner di copia della dichiarazione e di copia del documento di identità del dichiarante tramite posta elettronica semplice.

 

La dichiarazione per essere accettata dovrà contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti dall'apposito stampato (ALLEGATO 1 oppure ALLEGATO 2) reperibile sul sito del Comune.

 

I cittadini appartenenti all’Unione Europea o a Stati terzi, oltre alla dichiarazione devono presentare anche la documentazione indicata, a seconda dei casi, nell’ALLEGATO A oppure nell’ALLEGATO B (entrambi reperibili sul sito del Comune).

 

REGISTRAZIONE DELLE RICHIESTE E TEMPISTICHE DEGLI ACCERTAMENTI

 

A seguito della dichiarazione resa, l’ufficio anagrafe entro i 2 giorni lavorativi successivi, provvede a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni medesime, e rilascerà all’interessato la comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della Legge 241/1990.

 

Nei 45 giorni successivi alla dichiarazione verranno effettuati  accertamenti per verificare il possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione.

In caso di dichiarazioni non corrispondenti al verosi applicano gli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della falsa dichiarazione. In caso di non rispondenza allo stato di fatto, la norma prescrive, il ripristino delle registrazioni anagrafiche antecedenti alla data della dichiarazione resa.

 

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento l’Ufficio Anagrafe è a completa disposizione nei normali orari di apertura dell’ufficio o per telefono al numero 0364 929807.

Informazioni

Termini di conclusione:

45 giorni

Normativa di riferimento:

D.L. 5/2012, convertito in legge 04/04/2012 n.35

Modalità di avvio:

Richiesta